Art. 43 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 55. 
 
            Esercizio abusivo delle attivita' commerciali 
                        con unita' da diporto 
 
  1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2,  comma  1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da  diporto  per
attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da
diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di  cui
agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775  euro
a 11017 euro. 
  2. Alla stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque  non  presenta  la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4. 
  3. Nel caso di impiego di unita' da diporto  per  le  attivita'  di
trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1,  la  patente
nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata
nel biennio, la patente nautica e' revocata.». 
 
          Note all'art. 43: 
              - L'art. 55 del citato decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava: 
              «Art.  55.  -  Esercizio  abusivo  delle  attivita'  di
          locazione, noleggio, appoggio per le  immersioni  subacquee
          ed insegnamento della navigazione da diporto. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          da 396 a 418, del codice della navigazione: 
              «Art. 396  (Forma  del  contratto).  -Il  contratto  di
          trasporto di persone  deve  essere  provato  per  iscritto,
          tranne che si tratti di trasporto su navi minori di  stazza
          lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
          meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. 
              Tuttavia  il  biglietto  di  passaggio  rilasciato  dal
          vettore fa prova della conclusione  del  contratto  per  il
          viaggio indicato nel biglietto stesso.». 
              «Art. 397 (Indicazioni del biglietto di  passaggio).  -
          Il biglietto di passaggio  deve  indicare  il  luogo  e  la
          durata di emissione, il  luogo  di  partenza  e  quello  di
          destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il  nome
          e il domicilio del vettore.». 
              «Art. 398 (Cessione del diritto  al  trasporto).  -  Il
          diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza  espresso
          consenso del vettore, se il biglietto indica  il  nome  del
          passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero
          ha iniziato il viaggio.». 
              «Art. 399 (Imbarco senza biglietto). - Chi  si  imbarca
          senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o
          al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare  il
          doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso  cui  e'
          diretto o in  cui  e'  sbarcato,  salvo  in  ogni  caso  il
          risarcimento dei danni.». 
              «Art. 400 (Impedimento del  passeggero).  -  Se,  prima
          della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero
          un  suo  impedimento  a  viaggiare  per  causa  a  lui  non
          imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto
          del prezzo di passaggio, computato al netto del  vitto,  se
          questo fu compreso nel prezzo. 
              Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli  addetti
          alla  famiglia,  che  dovevano  viaggiare   insieme,   puo'
          ciascuno  dei  passeggeri  chiedere  la   risoluzione   del
          contratto alle stesse condizioni. 
              Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore  deve
          essere data notizia dell'impedimento prima della  partenza;
          in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.». 
              «Art. 401  (Mancata  partenza  del  passeggero).  -  Il
          passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito,
          deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. 
              Tuttavia il prezzo non e' dovuto se,  con  il  consenso
          del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri  in
          seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta  al
          vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore
          al dieci per cento.». 
              «Art. 402 (Impedimento della nave). -  Se  la  partenza
          della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore,
          il contratto e' risolto ed il vettore  deve  restituire  il
          prezzo versatogli.». 
              «Art. 403  (Soppressione  della  partenza  o  mutamento
          d'itinerario). - Se il vettore sopprime la  partenza  della
          nave, e il viaggio non puo'  essere  effettuato  con  altra
          nave dello stesso vettore, la quale parta  successivamente,
          il contratto e' risolto. 
              Quando vi siano partenze successive di altre navi dello
          stesso vettore, il passeggero ha facolta'  di  compiere  il
          viaggio su una di  dette  navi,  ove  cio'  sia  possibile,
          ovvero di risolvere il contratto. Parimenti  il  passeggero
          puo' chiedere la risoluzione del contratto, se  il  vettore
          muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui
          interessi. 
              Nei  casi  indicati  dai  due   comma   precedenti   il
          passeggero ha diritto al risarcimento dei  danni.  Tuttavia
          se  la  soppressione  o  il  mutamento  ha  luogo  per   un
          giustificato motivo, il risarcimento non puo'  eccedere  il
          doppio del prezzo netto di passaggio.». 
              «Art. 404 (Ritardo della partenza). - Se la partenza e'
          ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del
          ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo  sia  stato
          compreso nel prezzo di passaggio. 
              Se  trattasi  di  viaggi  di  durata   inferiore   alle
          ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il  passeggero
          puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi  di
          viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero  puo'
          chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore
          di ritardo nei viaggi tra porti  del  Mediterraneo  o  dopo
          quarantotto ore nei viaggi che  abbiano  inizio  o  termine
          fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non
          si avvale di tale facolta', il  passeggero,  dallo  scadere
          dei  termini  suindicati,  non  ha   diritto   a   ricevere
          l'alloggio e il vitto a spese del vettore. 
              Se  il  ritardo  nella  partenza  e'  dovuto  a   causa
          imputabile al vettore il passeggero ha inoltre  diritto  al
          risarcimento dei danni.». 
              «Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave).  -  Se
          il viaggio della nave e'  interrotto  per  causa  di  forza
          maggiore il prezzo di passaggio e'  dovuto  in  proporzione
          del tratto utilmente percorso. 
              Tuttavia il vettore ha diritto all'intero  prezzo,  se,
          in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero  la
          prosecuzione   del   viaggio   su    nave    di    analoghe
          caratteristiche, fornendogli nell'intervallo  l'alloggio  e
          il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.». 
              «Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero).  -
          Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per
          causa a lui non  imputabile,  il  prezzo  di  passaggio  e'
          dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. 
              Se il viaggio e' interrotto per fatto  del  passeggero,
          questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il
          prezzo di passaggio netto.». 
              «Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco). -  Negli
          approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco,  le
          relative operazioni sono eseguite dal vettore a  spese  del
          passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo
          di passaggio.». 
              «Art. 408 (Responsabilita' del vettore per inesecuzione
          del trasporto o per ritardo). - Il vettore e'  responsabile
          dei danni derivati al passeggero da ritardo  o  da  mancata
          esecuzione del trasporto, se  non  prova  che  l'evento  e'
          derivato da causa a lui non imputabile.». 
              «Art. 409 (Responsabilita' del vettore per  danni  alle
          persone). - Il vettore e' responsabile per i  sinistri  che
          colpiscono la persona del passeggero, dipendenti  da  fatti
          verificatisi dall'inizio dell'imbarco  sino  al  compimento
          dello sbarco, se non prova  che  l'evento  e'  derivato  da
          causa a lui non imputabile.». 
              «Art. 410 (Trasporto del bagaglio  non  registrato).  -
          Nel prezzo di passaggio e' compreso  il  corrispettivo  del
          trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e
          di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. 
              Il  bagaglio  deve  contenere  esclusivamente   oggetti
          personali del passeggero.  Se  si  includono  nel  bagaglio
          oggetti di altra natura, il passeggero deve il  doppio  del
          prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre
          al risarcimento dei danni.». 
              «Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato). - Per il
          bagaglio  eccedente   i   limiti   previsti   dall'articolo
          precedente il vettore,  su  richiesta  del  passeggero,  e'
          tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con
          l'indicazione del luogo e  della  data  di  emissione,  del
          luogo di partenza e di quello di destinazione, del  proprio
          nome  e  domicilio,  del  numero  e  del  peso  dei  colli,
          dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. 
              Un esemplare del  bollettino  firmato  dal  vettore  e'
          consegnato al passeggero.». 
              «Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). -
          Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di euro
          6,20 per chilogrammo  o  della  maggiore  cifra  risultante
          dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie
          del bagaglio, che gli e' stato consegnato  chiuso,  se  non
          prova che la perdita o le avarie sono derivate da  causa  a
          lui non imputabile. 
              La perdita o le avarie devono essere fatte  constatare,
          a pena  di  decadenza,  al  momento  della  riconsegna,  se
          trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre
          giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. 
              Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al  vettore,
          questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se
          non quando il passeggero provi che  le  stesse  sono  state
          determinate da causa imputabile al vettore.». 
              «Art. 413 (Responsabilita' del  vettore  nel  trasporto
          gratuito). - Le disposizioni degli articoli precedenti  che
          regolano la responsabilita' del  vettore  e  i  limiti  del
          risarcimento  da  questo  dovuto  si  applicano  anche   al
          contratto di trasporto gratuito.». 
              «Art. 414 (Responsabilita' del  vettore  nel  trasporto
          amichevole). - Chi assume il  trasporto  di  persone  o  di
          bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando  il
          danneggiato provi che il danno  dipende  da  dolo  o  colpa
          grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.». 
              «Art. 415  (Derogabilita'  delle  norme).  -  Non  sono
          derogabili a favore del vettore gli  articoli  409;  412  a
          414.». 
              «Art. 416 (Pegno legale sui bagagli). - Il  vettore  ha
          diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il
          passeggero nascenti dal contratto di trasporto.  Quando  il
          passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto
          a  riconsegnare  il  bagaglio  nel  luogo   stabilito   dal
          contratto.». 
              «Art. 417 (Bagaglio non ritirato). -  Il  vettore  puo'
          depositare  in  luogo  idoneo  il  bagaglio  non  ritirato,
          dandone avviso al passeggero.». 
              «Art. 418 (Prescrizione). -  I  diritti  derivanti  dal
          contratto  di  trasporto  di  persone  e  di  bagagli   non
          registrati  si  prescrivono  col  decorso   di   sei   mesi
          dall'arrivo a destinazione del passeggero  o,  in  caso  di
          mancato arrivo, dal giorno in  cui  il  passeggero  avrebbe
          dovuto arrivare. 
              I diritti  derivanti  dal  contratto  di  trasporto  di
          bagagli registrati si prescrivono col decorso  di  un  anno
          dalla riconsegna dei bagagli o, in  caso  di  perdita,  dal
          giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. 
              Nei trasporti che  hanno  inizio  o  termine  fuori  di
          Europa  o  dei   Paesi   bagnati   dal   Mediterraneo,   la
          prescrizione dei diritti indicati nei comma  precedenti  si
          compie col decorso di un anno.».