Art. 43 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 55. Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto 1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro. 2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4. 3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
Note all'art. 43: - L'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 55. - Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto. - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli da 396 a 418, del codice della navigazione: «Art. 396 (Forma del contratto). -Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.». «Art. 397 (Indicazioni del biglietto di passaggio). - Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.». «Art. 398 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.». «Art. 399 (Imbarco senza biglietto). - Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.». «Art. 400 (Impedimento del passeggero). - Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.». «Art. 401 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.». «Art. 402 (Impedimento della nave). - Se la partenza della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto e' risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.». «Art. 403 (Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario). - Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto e' risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.». «Art. 404 (Ritardo della partenza). - Se la partenza e' ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facolta', il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza e' dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.». «Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave). - Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.». «Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.». «Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco). - Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.». «Art. 408 (Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.». «Art. 409 (Responsabilita' del vettore per danni alle persone). - Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.». «Art. 410 (Trasporto del bagaglio non registrato). - Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.». «Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato). - Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al passeggero.». «Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.». «Art. 413 (Responsabilita' del vettore nel trasporto gratuito). - Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilita' del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.». «Art. 414 (Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole). - Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.». «Art. 415 (Derogabilita' delle norme). - Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.». «Art. 416 (Pegno legale sui bagagli). - Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.». «Art. 417 (Bagaglio non ritirato). - Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.». «Art. 418 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.».