Art. 44 - Libera professione. 1. La libera professione e' esercitata secondo le norme del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi dei compiti e delle funzioni previsti agli art. 31 e 32, del presente Accordo, nonche' degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita' di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa. 3. Si definisce attivita' libero professionale: a) strutturata, quella espletava in forma organica e continuativa che comporta un impegno orario settimanale definito; b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso. 4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, il medico che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le seguenti modalita' di esercizio dell'attivita' libero professionale: a) la data di avvio; b) l'ubicazione dello studio professionale e/o l'azienda presso la quale e' espleta l'attivita' di medico del lavoro o equiparata; c) i giorni e gli orari di attivita'; d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare; e) la dichiarazione che l'attivita' svolta in regime libero-professionale non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali. 5. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente. 6. L'attivita' libero professionale strutturata quando comporta un impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali entro i limiti previsti dal comma 5, non comporta la limitazione del massimale stabilito dal comma 4 dell'art. 25. 7. Tale limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene quando l'impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al comma 6. 8. L attivita' libero-professionale occasionale svolta dal medico convenzionato di assistenza primaria non puo' essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale. 9. Fermo restando quanto previsto dall'art 6, comma 2, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate: a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attivita' previsti dagli art. 31 e 32, del presente accordo; b) prestazioni professionali, anche comportanti l'impiego di supporti tecnologici e strumentali diagnostici e terapeutici, non esplicitamente previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato D o fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi; c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive; d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta; e) prestazioni concernetti discipline cliniche predeterminate dall'interessato e delle quali l'assistito sia portato preventivamente a conoscenza. 10. Il medico che non intenda esercitare attivita' aggiuntive previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 32, non puo' esercitare le stesse attivita' in regime libero-professionale nei confronti dei propri assistiti, pena l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del presente Accordo. 11. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l'Azienda richiede al medico, all'atto dell'avvio delle progettualita' di cui all'articolo 32, idonea dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento delle attivita' aggiuntive previste dagli specifici progetti assistenziali avviati. 12. Ai medici che non esercitano attivita' libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti e' riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente Accordo. 13. Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico di assistenza primaria puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.