(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44)
                    Art. 44 - Libera professione. 
  
1. La libera professione e' esercitata secondo le norme del  presente
articolo. 
  
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al  di  fuori
degli obblighi dei compiti e delle funzioni previsti agli art.  31  e
32,  del  presente  Accordo,  nonche'  degli  accordi  regionali   ed
aziendali, al medico iscritto negli elenchi  e'  consentito  svolgere
attivita' di  libera  professione  onorata  dal  paziente  anche  nei
confronti dei propri assistiti e nei confronti  degli  assistiti  dei
medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa. 
  
3. Si definisce attivita' libero professionale: 
  
a) strutturata, quella espletava in forma organica e continuativa che
comporta un impegno orario settimanale definito; 
  
b) occasionale,  quella  occasionalmente  esercitata  in  favore  del
cittadino e su richiesta dello stesso. 
  
4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di
quanto previsto dal presente Accordo, il medico che  eserciti  libera
professione strutturata e' tenuto a comunicare entro  30  giorni  dal
suo avvio le seguenti modalita' di  esercizio  dell'attivita'  libero
professionale: 
  
a) la data di avvio; 
  
b) l'ubicazione dello studio professionale e/o  l'azienda  presso  la
quale e' espleta l'attivita' di medico del lavoro o equiparata; 
  
c) i giorni e gli orari di attivita'; 
  
d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare; 
  
e) la   dichiarazione    che    l'attivita'    svolta    in    regime
   libero-professionale non  comporta  pregiudizio  allo  svolgimento
   degli obblighi convenzionali. 
  
5. L'attivita' libero professionale strutturata  e  occasionale,  non
deve recare pregiudizio al  corretto  e  puntuale  svolgimento  degli
obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente. 
  
6. L'attivita' libero professionale strutturata  quando  comporta  un
impegno orario inferiore  alle  5  ore  settimanali  entro  i  limiti
previsti dal comma 5,  non  comporta  la  limitazione  del  massimale
stabilito dal comma 4 dell'art. 25. 
  
7. Tale limitazione, pari a 37,5  scelte  per  ogni  ora,  interviene
quando l'impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al
comma 6. 
  
8. L attivita' libero-professionale  occasionale  svolta  dal  medico
convenzionato di assistenza primaria  non  puo'  essere  valutata  in
alcun modo ai fini della limitazione del massimale. 
  
9. Fermo restando quanto previsto  dall'art  6,  comma  2,  i  medici
iscritti  negli  elenchi  possono  svolgere   attivita'   di   libera
professione strutturata nei confronti dei  propri  assistiti  per  le
categorie di prestazioni di seguito specificate: 
  
a) prestazioni non comprese nei compiti e  nelle  attivita'  previsti
dagli art. 31 e 32, del presente accordo; 
  
b) prestazioni professionali, anche comportanti l'impiego di supporti
   tecnologici  e  strumentali   diagnostici   e   terapeutici,   non
   esplicitamente previste  fra  le  prestazioni  aggiuntive  di  cui
   all'Allegato  D  o  fra  quelle  retribuite  in  base  a  percorsi
   assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati
   con i sindacati maggiormente rappresentativi; 
  
c) prestazioni richieste e  prestate  nelle  fasce  orarie  notturne,
prefestive e festive; 
  
d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta; 
  
e) prestazioni   concernetti   discipline   cliniche   predeterminate
   dall'interessato   e   delle   quali   l'assistito   sia   portato
   preventivamente a conoscenza. 
  
10.  Il  medico  che  non  intenda  esercitare  attivita'  aggiuntive
previste da accordi regionali  o  aziendali,  sulla  base  di  quanto
previsto dal precedente  art.  32,  non  puo'  esercitare  le  stesse
attivita' in regime libero-professionale  nei  confronti  dei  propri
assistiti, pena l'applicazione  dell'art.  6  comma  2  del  presente
Accordo. 
  
11. Ai fini di quanto previsto dal  precedente  comma  10,  l'Azienda
richiede al medico, all'atto dell'avvio delle progettualita'  di  cui
all'articolo  32,  idonea  dichiarazione   di   disponibilita'   allo
svolgimento  delle  attivita'  aggiuntive  previste  dagli  specifici
progetti assistenziali avviati. 
  
12. Ai medici  che  non  esercitano  attivita'  libero  professionale
strutturata nei confronti dei propri  assistiti  e'  riconosciuto  il
diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi  incentivati
previsti dal presente Accordo. 
  
13. Nell'ambito dell'attivita'  libero  professionale  il  medico  di
assistenza primaria puo'  svolgere  attivita'  in  favore  dei  fondi
integrativi di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 502/92 e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni.