Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.l6  del
                        d.lgs n.470 del 1993)

   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
 
             Nota all'art. 44:
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          a)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.