Art. 44.
      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

  1.   Il   sistema   di   conservazione  dei  documenti  informatici
garantisce:
    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea
di  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) l'integrita' del documento;
    c)  la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita' dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e
di classificazione originari;
    d)  il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli
da  31  a  36  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
 
          Note all'art. 44:
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 4, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
              "4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
          proprio  ordinamento,  gli  uffici  da  considerare ai fini
          della  gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
          aree  organizzative  omogenee, assicurando criteri uniformi
          di    classificazione    e    archiviazione,   nonche'   di
          comunicazione interna tra le aree stesse.".
              - Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
          e 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
              "Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
          caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
          minimo,  mediante l'adozione di idonee. e preventive misure
          di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
          accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta.".
              "Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
          un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
          pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
          tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
          salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
          dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
          all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
          ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
              2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
          personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
          riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
          comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
          tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
          pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
          richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
          dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
          le modalita' previste dalla normativa vigente.
              3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
          ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
          rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
          indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
          applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
          ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
          rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
          e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni.".
              "Art.  33  (Misure  minime).  -  1. Nel quadro dei piu'
          generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
          previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
          trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
          minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
          58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
          protezione dei dati personali.".
              "Art.  34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
          Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
          elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
          previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
          B), le seguenti misure minime:
                a) autenticazione informatica;
                b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
          credenziali di autenticazione;
                c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
                d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
          degli strumenti elettronici;
                e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
          rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
          consentiti e a determinati programmi informatici;
                f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
          sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
          dei sistemi;
                g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
          sulla sicurezza;
                h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
          da organismi sanitari.".
              "Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
          elettronici).   1.   Il   trattamento   di  dati  personali
          effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
          consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
          disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  B),  le
          seguenti misure minime:
                a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati o alle unita' organizzative;
                b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
          atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
          svolgimento dei relativi compiti;
                c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
          determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
          disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
          all'identificazione degli incaricati.".
              "Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.".