Art. 44.
Ipotesi  di  mancato  accordo  fra  gli  Stati membri interessati sul
                    rilascio dell'autorizzazione

  1.  Nelle  ipotesi  previste  dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e in
ogni  altro  caso  di  mancato accordo fra gli Stati membri che hanno
ricevuto  una  domanda  ai  sensi  dell'articolo 28  della  direttiva
2001/83/CE,  si  applicano  le procedure di cui all'articolo 29 della
direttiva  2001/83/CE.  Se sono espletate le procedure comunitarie di
cui  agli  articoli 32, 33 e 34 della stessa direttiva, l'AIFA adotta
un  provvedimento  conforme  alla decisione assunta dalla Commissione
europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.