Art. 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto 1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.
Note all'art. 44 - Il testo dell'articolo 93, comma 6, delcitato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.” - Il testo dell'articolo 112, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) soppressa.”