Art. 44 
 
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione
                           e all'esercizio 
 
  1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione
e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 5 e' assoggettata  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere  e  il  direttore
dei lavori. L'entita' della sanzione e' determinata, con  riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata: 
    a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt  termico
di potenza nominale, in caso di impianti  termici  di  produzione  di
energia; 
    b) nella misura  da  euro  60  a  euro  360  per  ogni  chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di  impianti  non  termici  di
produzione di energia; 
  2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei  luoghi,  l'esecuzione
degli interventi di cui all'articolo 6  in  assenza  della  procedura
abilitativa semplificata o in  difformita'  da  quanto  nella  stessa
dichiarato, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti  di  cui
al comma 1. 
  3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo  abilitativo  e
di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione  di  una  o  piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che  accompagnano  la  procedura  abilitativa  semplificata  di   cui
all'articolo 6, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei  valori  minimo  e  massimo  di  cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di  cui
ai commi 1 e 2. 
  4. Sono fatte salve le  altre  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente per le fattispecie di cui ai commi  1,  2  e  3,  nonche'  la
potesta'  sanzionatoria,  diversa  da  quella  di  cui  al   presente
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome  e  agli  enti
locali.