Art. 44 
 
       Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice  civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo  2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a  una  o  piu'
persone fisiche anche diverse dai soci. 
  3. La  denominazione  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla
societa'  a  responsabilita'   limitata   a   capitale   ridotto   le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.