Articolo 44 - Emendamenti 1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovra' venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e, per il tramite di quest' ultimo, venire inoltrato agli Stai Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunita' Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformita' all'Art. 45, paragrafo 1, nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformita' all' Art. 46 paragrafo 1. 2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento. 3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, puo' approvare l'emendamento. 4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo, verra' comunicato alle Parti in vista della sua approvazione. 5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo, entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.