Art. 44. 
 
  I procedimenti gia' iniziati per la punizione dei delitti fascisti,
per la epurazione e per l'avocazione dei  profitti  di  regime,  sono
proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti
compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse. 
 
  I provvedimenti gia' emanati saranno riveduti se in  contrasto  con
le disposizioni del presente decreto.