Art. 44.
              (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

  La   domanda   di   conciliazione  concernente  la  determinazione,
l'aggiornamento  e  l'adeguamento del canone e' presentata al giudice
competente.
  Il  giudice  convoca  le  parti, con comunicazione da effettuarsi a
cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici
giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  conciliazione,  per
l'amichevole componimento della vertenza.
  Se   le   parti  si  conciliano,  viene  redatto  processo  verbale
sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria.
  Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
  Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da' atto nel verbale.
  Nell'udienza di cui sopra il giudice puo' essere affiancato da due
esperti,  uno  per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche
nell'ambito  delle  organizzazioni  di inquilini o di proprietari. Le
parti  possono  partecipare  all'udienza  personalmente  o a mezzo di
procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.