Art. 44. 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
Nota all'art. 44: - Per quel che concerne l'accertamento della morte ai sensi della legge n. 644/1975, si veda la precedente nota all'art. 8.