Art. 44 
 
 
       Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice  civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo  2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a  una  o  piu'
persone fisiche anche diverse dai soci. 
  3. La  denominazione  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla
societa'  a  responsabilita'   limitata   a   capitale   ridotto   le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice  civile,
)) in quanto compatibili. 
  (( 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle  finanze  promuove,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni  che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2463-bis del Codice civile: 
              "Art. 2463-bis.  Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. 
              La societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale  da
          persone fisiche che non  abbiano  compiuto  i  trentacinque
          anni di eta' alla data della costituzione. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro  e  inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'art. 2463, secondo comma,  numero  4),  sottoscritto  e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'art. 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione; 
              6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
          i soci. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              E' fatto divieto di cessione delle  quote  a  soci  non
          aventi i  requisiti  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  e
          l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. 
          Salvo quanto previsto dal presente articolo,  si  applicano
          alla societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  le
          disposizioni del presente capo in quanto compatibili.".