Art. 44 
 
 
                   Frequenza di uffici giudiziari 
 
  1. L'attivita' di praticantato  presso  gli  uffici  giudiziari  e'
disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  dal  Ministro  della
giustizia, sentiti il Consiglio superiore  della  magistratura  e  il
CNF.