Art. 44 Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )), nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (( non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 )), e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a (( 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 )) si provvede ai sensi dell'articolo 52. 2. I Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )) non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. (( A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni )). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione. 4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite (( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )), e' sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022. 5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Riferimenti normativi - Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 e' riportato nelle note all'art. 5. - Per il riferimento al testo del decreto-legge n. 205 del 2016 vedasi in note all'art. 21. - Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: «709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.». «710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.». «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.». «711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.». «712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia' approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le citta' metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.». «712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.». «713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (88), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». «716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.». «717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155, dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015.». «718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unita' di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilita' e a valere sulle facolta' assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.». «719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». «720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).». «721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non da' diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.». «722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.». «723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita; c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.». «724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.». «725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». «726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.» «727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.». «728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno.». «729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.». «730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.». «731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.». «732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.». «733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.». «734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.». Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali): «Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'art. 1, comma 10. 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato; b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato; d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 6. 6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. 6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. 7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.». 8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». «Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 35 del 2013: «Art. 12 (Copertura finanziaria). - (Omissis). 6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (Omissis).».