(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 44)
 
                               Art. 44 
 
                     (Rilevanza della nullita') 
 
 
  1. Non puo' essere pronunciata  la  nullita'  per  inosservanza  di
forme di alcun atto del processo, se la  nullita'  non  e'  comminata
dalla legge. 
 
 
  2.  Puo'  tuttavia  essere  pronunciata  quando  l'atto  manca  dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 
 
 
  3. La nullita'  non  puo'  mai  essere  pronunciata  se  l'atto  ha
raggiunto lo scopo a cui e' destinato.