Art. 44 
 
 
              Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce,  in  regime  di
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti,  alle  persone
non assistibili in day hospital  o  in  ambito  extraospedaliero,  le
seguenti  prestazioni   assistenziali   nella   fase   immediatamente
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
riacutizzazione di una patologia disabilitante: 
    a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di
disabilita'  importanti,  modificabili,  che  richiedono  un  elevato
impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo  riabilitativo
e terapeutico, in termini di complessita' e/o durata dell'intervento; 
    b) prestazioni di riabilitazione estensiva  a  soggetti  disabili
non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare  a
un  programma  di  riabilitazione  intensiva  o  affetti   da   grave
disabilita'   richiedenti   un   alto   supporto   assistenziale   ed
infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore; 
    c)  prestazioni  di  lungodegenza  post-acuzie  a   persone   non
autosufficienti  affette  da  patologie  ad  equilibrio  instabile  e
disabilita' croniche non stabilizzate o in fase terminale, che  hanno
bisogno  di  trattamenti  sanitari  rilevanti,  anche  orientati   al
recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonche'
di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative. 
  2.  L'individuazione  del  setting  appropriato  di   ricovero   e'
conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione
che predispone il progetto riabilitativo e definisce  gli  obiettivi,
le modalita' e i tempi di completamento del trattamento, attivando la
presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali  e
semiresidenziali  per  le  esigenze  riabilitative  successive   alla
dimissione.