Art. 44 
 
Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
                             del mercato 
 
  1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le
entita'  di  gestione  indipendente  e   gli   utilizzatori   possono
indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,
nell'ambito delle  competenze  ad  essa  attribuite,  osservazioni  e
proposte dirette alla  migliore  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto.