Art. 44 
 
 
              Modifiche e integrazioni alla disciplina 
 
  1. Alle societa' di mutuo soccorso  non  si  applica  l'obbligo  di
versamento del contributo del 3 per cento sugli utili  netti  annuali
di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
  2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, non  sono  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  nella
sezione delle imprese sociali presso il  registro  delle  imprese  le
societa'  di  mutuo  soccorso  che  hanno  un  versamento  annuo   di
contributi  associativi  non  superiore  a  50.000  euro  e  che  non
gestiscono fondi sanitari integrativi.