Art. 44 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
    A) titoli di servizio, fino a punti 25: 
      1) rapporti informativi  e  giudizi  complessivi  del  triennio
anteriore, fino a punti 7; 
      2) incarichi speciali  conferiti  con  provvedimento  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,  nonche'
da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione
vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5; 
      3)  titoli  attinenti   alla   formazione   professionale   del
candidato, con particolare  riguardo  ai  corsi  professionali  e  di
specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero   da   altre
amministrazioni od organismi presso  i  quali  il  dipendente  presta
servizio  su  disposizione  dell'amministrazione   di   appartenenza,
annotati  nello  stato  matricolare,  con  esclusione  dei  corsi  di
formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5; 
      4) lavori originali elaborati per il servizio che il  candidato
ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciali
incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da  quella
presso cui presta servizio e che  vertono  su  problemi  giuridici  o
amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo  attinenti
ai servizi dell'Amministrazione, annotati  nello  stato  matricolare,
fino a punti 4; 
      5) ricompense al valor militare, al  valor  civile,  al  merito
civile,  per   meriti   straordinari   e   speciali,   per   lodevole
comportamento  e  le  onorificenze  dell'Ordine  «Al   Merito   della
Repubblica Italiana», fino a punti 4. 
    B) titoli di cultura, fino a punti 10: 
      1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
fino a punti 2; 
      2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5; 
      3)   abilitazioni   all'insegnamento   o    all'esercizio    di
professioni, fino a punti 1,5; 
      4) master universitari di primo o di secondo  livello,  fino  a
punti 1,5; 
      5) dottorato di ricerca, fino a punti 2; 
      6) attestati di  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento,  di
qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da  un
ente pubblico o da un istituto riconosciuto  dallo  Stato,  attinenti
all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in
considerazione i corsi che non si sono conclusi con  un  giudizio  di
merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 
      7) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di Enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      8)  conoscenza  certificata  delle  procedure  e  dei   sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino  a
punti 0,5. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.