Art. 44 
 
 
                  Fondo per le emergenze nazionali 
                    (Articolo 5, legge 225/1992) 
 
  1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di  cui  all'articolo
7, comma 1, lettera c),  relativamente  ai  quali  il  Consiglio  dei
ministri delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di
rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo
per le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 
  2.  Sul  conto  finanziario  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in
apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del  «Fondo
per le emergenze nazionali».