Art. 44 Sanzioni per danno ambientale 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 55-bis. Sanzioni per danno ambientale 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato. 2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».