Art. 44 
 
                    Sanzioni per danno ambientale 
 
  1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 55-bis. 
 
                    Sanzioni per danno ambientale 
 
  1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter,  53-quater,
54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in  cui  dalle
violazioni ivi  previste  e'  derivato  danno  o  pericolo  di  danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato. 
  2. In caso di danno o pericolo  di  danno  all'ambiente  e'  sempre
disposta la revoca della patente nautica, e,  nei  casi  di  maggiore
gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».