Art. 45 
 
                      Finalita' della verifica 
 
    1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo  93,  comma  6,  del
codice la verifica e' finalizzata ad accertare la  conformita'  della
soluzione  progettuale   prescelta   alle   specifiche   disposizioni
funzionali,  prestazionali,  normative  e  tecniche  contenute  nello
studio di fattibilita', nel documento preliminare alla  progettazione
ovvero negli elaborati progettuali dei livelli gia' approvati. 
    2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52,
accerta in particolare: 
    a) la completezza della progettazione; 
    b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti; 
    c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; 
    d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
    e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e  di
contenzioso; 
    f) la possibilita' di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti; 
    g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
    h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
    i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesto. 
 
              Note all'art. 45 
              - Il  testo  dell'articolo  93,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “6. In relazione alle caratteristiche e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione.”