Articolo 45 - Firma ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, cosi' come della Comunita' Europea. 2. La presente Convenzione verra' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo precedente. 4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunita' Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, d'accettazione o dell'approvazione.