(Convenzione-art. 45)
  Articolo 45 - Firma ed entrata in vigore 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati  Membri
del  Consiglio  d'Europa,  degli  Stati  non   membri   che   abbiano
partecipato  alla  sua  elaborazione,  cosi'  come  della   Comunita'
Europea. 
  2.  La  presente  Convenzione   verra'   sottoposta   a   ratifica,
accettazione  o  approvazione.  Gli   strumenti   di   ratifica,   di
accettazione  o  di  approvazione  verranno  depositati   presso   il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  3. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo  giorno  del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi  seguenti  la
data in cui  5  firmatari,  dei  quali  almeno  3  Stati  Membri  del
Consiglio  d'Europa  abbiano  espresso  il  loro  accordo  ad  essere
vincolati alla Convenzione,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
paragrafo precedente. 
  4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo  1  o  la  Comunita'
Europea  esprimano  successivamente  il  proprio  accordo  ad  essere
vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre  mesi
seguenti  la  data  della  notifica  dello  strumento  di   ratifica,
d'accettazione o dell'approvazione.