Art. 45. Sara', con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo. Il Ministro pel tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.