(Convenzione - art. 45)
                            Articolo 45. 
Perdita del diritto di invocare un motivo di nullita' di un  trattato
o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di
                     sospenderne l'applicazione 
 
  Uno Stato non puo' piu'  invocare  un  motivo  di  nullita'  di  un
trattato o un motivo per porre termine  ad  esso,  di  ritirarsi  dal
trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da  46
a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei
fatti, tale Stato: 
    a) abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato 
sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o 
    b) debba, a motivo della  propria  condotta,  essere  considerato
come avente accettato, a seconda del caso, la validita' del  trattato
o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.