Art. 45.
                        (Ricorso al giudice)

  Se  il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il
termine  di  novanta  giorni dalla presentazione della domanda di cui
all'articolo  precedente,  le  parti  possono  chiedere al giudice la
determinazione del canone.
  La controversia e' di competenza del conciliatore qualora il canone
di  cui  si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento
non  sia  superiore  a  lire  50.000  mensili; negli altri casi e' di
competenza del pretore.
  Le  controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile
di cui all'articolo 23, alle indennita' di cui all'articolo 34 e alla
indennita'  per  i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice
civile  e  12  del  regio  decreto-legge  18  gennaio  1937,  n. 975,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651,
sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.
 Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
  In  primo  grado  la  parte  puo'  stare in giudizio personalmente,
quando  il  valore  della  causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle
controversie  previste  dal  comma  secondo  e  L.  600.000 in quelle
previste dal comma terzo.
  Fino   al  termine  del  giudizio  il  conduttore  e'  obbligato  a
corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.