Art. 45. 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorita' giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale o delle unita' sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda. 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche. 4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38. 5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorita' giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
Nota all'art. 45: - Per il testo dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, si veda la nota all'art. 39.