Art. 45 
      Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari 
  1. Per ogni prova nucleare il titolare  dell'autorizzazione  o  del
nulla osta e' tenuto a misurare e registrare  i  dati  come  previsto
dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo precedente;
copia di tali  dati,  inclusa  nel  relativo  verbale,  e'  trasmessa
all'ANPA al termine della prova stessa. 
  2. Le modalita' con le  quali  ciascuna  prova  nucleare  e'  stata
eseguita d  il  suo  esito  devono  constare  da  apposita  relazione
predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.  Copia
della relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA. 
  3.  L'ANPA  ha  comunque  la  facolta'  di  fare  assistere  propri
ispettori all'esecuzione delle prove  nucleari  ed  in  tal  caso  il
verbale e' redattoin contraddittorio.  L'ANPA  rilascia  al  titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla   osta   apposite   certificazioni
dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. 
  4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare
non rispondano a quelle previste dalle  specifiche  tecniche  e  alle
prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma  dell'articolo
precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto ha  facolta'  di
sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed
invito al titolare ad adeguare le modalita' di  esecuzione  a  quelle
previste dalle specifiche approvate.