Art. 45 Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari 1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a misurare e registrare i dati come previsto dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo precedente; copia di tali dati, inclusa nel relativo verbale, e' trasmessa all'ANPA al termine della prova stessa. 2. Le modalita' con le quali ciascuna prova nucleare e' stata eseguita d il suo esito devono constare da apposita relazione predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia della relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA. 3. L'ANPA ha comunque la facolta' di fare assistere propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il verbale e' redattoin contraddittorio. L'ANPA rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. 4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare non rispondano a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto ha facolta' di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed invito al titolare ad adeguare le modalita' di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.