Art. 45 (Protezione dalle atmosfere nocive) 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimita' della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse; il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa si che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato. 3. All'articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo le parole; "di cui ai seguenti articoli 635 e 636" sono aggiunte le parole," e dell'atmosfera".