Art. 45
                 (Protezione dalle atmosfere nocive)
1.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto
   del Presidente della Repubblica  n.  128  del  1959,  in  caso  di
   accumuli    o   di   possibili   accumuli   di   sostanze   nocive
   nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede  misure  adeguate  per
   garantirne  la  soppressione  alla  fonte,  oppure  per estrarli o
   eliminarli in prossimita' della  fonte,  oppure  per  diluire  gli
   accumuli delle stesse; il sistema adottato deve essere in grado di
   evitare rischi per i lavoratori.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto
   legislativo  n.  626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono
   essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute,  il  datore
   di  lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di
   respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali  casi  il
   datore  di  lavoro  fa  si che sul luogo di lavoro sia presente un
   numero sufficiente di  lavoratori  in  grado  di  utilizzare  tali
   apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.
3.  All'articolo  634  del decreto del Presidente della Repubblica n.
   128 del 1959, dopo le parole; "di cui ai seguenti articoli  635  e
   636" sono aggiunte le parole," e dell'atmosfera".