Art. 45 
 
                  Documentazione a corredo del PEF 
                per le opere di interesse strategico) 
 
  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i
progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il
piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di
assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e' integrato dai seguenti elementi: 
    a) per la  parte  generale,  oltre  al  bacino  di  utenza,  sono
indicate le stime di domanda ((servita))  dalla  realizzazione  delle
((infrastrutture)) realizzate con il finanziamento autorizzato; 
    b) il costo complessivo dell'investimento  deve  comprendere  non
solo il contributo pubblico a fondo perduto  richiesto  al  CIPE,  ma
anche, ove esista,  la  quota  parte  di  finanziamento  diverso  dal
pubblico; 
    c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di  tutti  i
finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il
cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma; 
    d) le indicazioni relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le
indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura
articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato; 
    e) per i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano
organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche
l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio
derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata
comunica all'ente vigilante. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1.