(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                     Provvedimenti disciplinari 
 
    1. La competenza disciplinare sugli  studenti  e'  attribuita  al
Rettore e al Senato Accademico, che la esercitano nei termini  e  con
le procedure definite nel Regolamento studenti.