Art. 45 
 
 
                          Contratto di rete 
 
  1.(( Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni,  le  parole  da:  «Ai  fini  degli
adempimenti»  fino  a:  «la  genuinita'  della   provenienza;»   sono
sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione  di
un fondo patrimoniale comune  e  di  un  organo  comune  destinato  a
svolgere  un'attivita',  anche  commerciale,  con  i  terzi:  1)   la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si  intende  adempiuta  mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo  dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale  comune  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i
terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo
comune; 3) entro  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale
l'organo comune redige una situazione  patrimoniale,  osservando,  in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa'  per  azioni,  e  la  deposita  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.  Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di  cui  al  comma  4-quater,  il
contratto deve essere redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  e   successive   modificazioni,   da   ciascun
imprenditore  o  legale  rappresentante   delle   imprese   aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante  per  originaria  sottoscrizione  del  contratto  o  per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede  della  rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c); 
  b) l'indicazione degli obiettivi strategici  di  innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
  c)  la  definizione  di  un  programma  di   rete,   che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile; 
  d) la durata del contratto,  le  modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
  e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,  la
ragione  o  la  denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative
alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che  sia
diversamente  disposto  nel  contratto,  degli  imprenditori,   anche
individuali,  partecipanti   al   contratto,   nelle   procedure   di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». )) 
  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile  2009  ((  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) 
  «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica ((; se e'  prevista  la
costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella  sezione
ordinaria del registro delle  imprese  nella  cui  circoscrizione  e'
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la
rete acquista soggettivita' giuridica» )). 
  3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 4-ter del D.L. 10  febbraio  2009,
          n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario), modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34. 
              - Si riportano gli articoli 2614, 2615 e  2615-bis  del
          Codice civile: 
              "Art. 2614. Fondo consortile. 
              I contributi dei consorziati e i  beni  acquistati  con
          questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la
          durata del consorzio i consorziati non possono chiedere  la
          divisione  del  fondo,  e  i  creditori   particolari   dei
          consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo
          medesimo. 
              Art. 2615. Responsabilita' verso i terzi. 
              Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle
          persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far
          valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. 
              Per le obbligazioni assunte dagli organi del  consorzio
          per conto dei singoli consorziati rispondono questi  ultimi
          solidalmente col fondo consortile. In  caso  di  insolvenza
          nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
          ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. 
              Art. 2615-bis. Situazione patrimoniale. 
              Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le
          persone che hanno la direzione del  consorzio  redigono  la
          situazione patrimoniale osservando  le  norme  relative  al
          bilancio di  esercizio  delle  societa'  per  azioni  e  la
          depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              Alle persone che hanno la direzione del consorzio  sono
          applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626. 
              Negli atti e nella corrispondenza del consorzio  devono
          essere indicati la sede di questo, l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso il quale esso e' iscritto e il  numero
          di iscrizione .". 
              - Si riporta il comma 4-quater  del  D.L.  10  febbraio
          2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a  sostegno   dei   settori
          industriali in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di
          produzione lattiera e rateizzazione del debito nel  settore
          lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          febbraio 2009, n. 34. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica. 
              - Si riportano gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 7  marzo
          2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione   digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.: 
              "Art. 24. Firma digitale. 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'art. 71, la validita' del certificato stesso,  nonche'
          gli   elementi   identificativi   del   titolare   e    del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 
              Art. 25. Firma autenticata. 
              1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703  del
          codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro  tipo
          di  firma  avanzata  autenticata  dal  notaio  o  da  altro
          pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
          2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'art. 23, comma 5.". 
              - Si riporta l'art. 2447-bis del Codice civile: 
              "Art. 2447-bis. Patrimoni destinati  ad  uno  specifico
          affare. 
              La societa' puo': 
              a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei  quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
              b)   convenire   che   nel   contratto   relativo    al
          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi. 
              Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni
          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non
          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente
          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della
          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per
          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in
          base alle leggi speciali.". 
              - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 42  del  D.L.  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
          S.O. 
              "2-bis. Il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
              «4-ter. Con il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di singole parti o fasi dello stesso.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata e deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del contratto o per adesione successiva; 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate tra  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante, le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato   costituito   ai   sensi   dell'art.
          2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile.  Al
          fondo  patrimoniale  comune  costituito  ai   sensi   della
          presente lettera si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 2614 e  2615  del  codice
          civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale soggetto come mandatario comune  nonche'  le  regole
          relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
          del contratto. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto, l'organo comune agisce in  rappresentanza  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione   di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza; 
          f)  le  regole  per  l'assunzione   delle   decisioni   dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo.».