Art. 45 Omologazioni delle macchine agricole 1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
Riferimenti normativi -si riporta l'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole) 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. 3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entita' tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (591) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero puo' essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocita'."