(( Art. 45-bis 
 
          Anticipazione di liquidita' in favore di EUR Spa 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332
e 333 sono sostituiti dai seguenti: 
  «332.  La  societa'  EUR   Spa   puo'   presentare   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il  15
luglio  2014,  con  certificazione   congiunta   del   presidente   e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione
di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata
al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al  31
dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma
e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014  della  "Sezione
per assicurare la liquidita' alle regioni e  alle  province  autonome
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  diversi  da
quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si  provvede  a
seguito: 
  a) della presentazione da parte della societa' EUR Spa di un  piano
di  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',  maggiorata   degli
interessi, in cui sono individuate anche idonee e  congrue  garanzie,
verificato  da  un  esperto  indipendente  designato  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa'; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa'
EUR Spa, nel quale sono definite le  modalita'  di  erogazione  e  di
rimborso delle somme, comprensive di interessi,  in  un  periodo  non
superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non
adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le
modalita' di recupero delle medesime somme  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'  pari  al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque  anni
in corso di emissione». 
  2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono  soppresse.
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