(( Art. 45-bis Anticipazione di liquidita' in favore di EUR Spa 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti: «332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito: a) della presentazione da parte della societa' EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa'; b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione». 2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono soppresse. ))