Art. 45 Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325»; )) c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse. (( 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica»; b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 126, 133 e 207 del Codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge: "Art. 126. - Contenuto del processo verbale. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale." "Art. 133. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325." "Art. 207. - Processo verbale dell'assunzione. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.". Si riporta il testo degli articoli 111 e 137 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,come modificati dalla presente legge: "Art. 111. - Produzione delle comparse. Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione. Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica. L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo." "Art. 137. - Copie del ricorso e del controricorso. Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.".