(( Art. 45-bis 
 
Disposizioni in materia  di  contenuto  degli  atti  di  parte  e  di
      comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche. 
 
  1. All'art. 125, primo comma, del codice di  procedura  civile,  il
secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  difensore  deve
altresi' indicare il proprio numero di fax». 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 16-ter: 
  1) al comma 1,  le  parole:  «dall'art.  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  alla
giustizia amministrativa»; 
  b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-septies  (Tempo   delle   notificazioni   con   modalita'
telematiche). - 1.  La  disposizione  dell'art.  147  del  codice  di
procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo». 
  3. All'art. 136 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo  un
recapito di  fax,  che  puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del
domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della
giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di
fax». 
  4. All'art. 13, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove  il  difensore
non indichi il proprio numero di fax ai sensi  dell'art.  125,  primo
comma, del codice di procedura civile». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  125  del  Codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 125. - Contenuto e sottoscrizione degli  atti  di
          parte. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti,  la  citazione,
          il ricorso, la  comparsa,  il  controricorso,  il  precetto
          debbono   indicare   l'ufficio   giudiziario,   le   parti,
          l'oggetto, le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  o
          l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie  da
          notificare, debbono essere  sottoscritti  dalla  parte,  se
          essa sta in giudizio personalmente,  oppure  dal  difensore
          che indica il proprio codice fiscale.  Il  difensore  deve,
          altresi', indicare il proprio numero di fax. 
              La  procura  al  difensore  dell'attore   puo'   essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          quando la legge richiede che la citazione sia  sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  16-ter  del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese", convertito,  con
          modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16-ter. - Pubblici elenchi  per  notificazioni  e
          comunicazioni. 
              1. A decorrere dal 15  dicembre  2013,  ai  fini  della
          notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
          penale, amministrativa e stragiudiziale  si  intendono  per
          pubblici elenchi quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,
          comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dall'art.
          6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito
          dal Ministero della giustizia. 
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche
          alla giustizia amministrativa.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   136,   comma   1,
          dell'Allegato 1 al  citato  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104, come sostituito dal decreto in oggetto,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 136 -  Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi informatici. 
              1. I difensori indicano nel ricorso o  nel  primo  atto
          difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso
          da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo  fax
          e'  eseguita   esclusivamente   qualora   sia   impossibile
          effettuare  la   comunicazione   all'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per
          mancato  funzionamento  del   sistema   informatico   della
          giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare
          alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del
          recapito di fax.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  3-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  di  spese  di  giustizia",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio  numero
          di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del  codice  di
          procedura  civile  e  il   proprio   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
          del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  ovvero
          qualora la parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale
          nell'atto introduttivo del  giudizio  o,  per  il  processo
          tributario,  nel  ricorso  il   contributo   unificato   e'
          aumentato della meta'.".