Art. 45 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. (( E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro  per  l'anno
2016, una indennita' pari  al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere  dal
24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero
dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: )) 
    a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello  agricolo,
impossibilitati a prestare l'attivita'  lavorativa,  in  tutto  o  in
parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti  da  aziende
(( o da soggetti diversi dalle imprese )) operanti in uno dei  Comuni
di cui all'articolo 1 e per  i  quali  non  trovano  applicazione  le
vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro; 
    b) dei lavoratori di  cui  alla  lettera  a),  impossibilitati  a
recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura  dei  familiari
con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento
sismico. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  riconosciuta,
limitatamente ai lavoratori del  settore  agricolo,  per  le  ore  di
riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e  non
puo'  essere  equiparata  al  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni di disoccupazione agricola.  La  medesima  indennita'  e'
riconosciuta ai lavoratori di cui al comma  1,  lettera  b),  per  le
giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'  lavorativa,  entro
l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero  massimo  di
trenta giornate di retribuzione. 
  3. L'onere di cui al comma 1, (( pari a 124,5 milioni di  euro  )),
per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per  occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  ((  29  novembre  2008  )),  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  (( 4. In favore dei collaboratori coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa degli eventi sismici di  cui  all'articolo  1,  e  che  operino
esclusivamente  o,  nel   caso   degli   agenti   e   rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  e'
riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8  milioni  di  euro
per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
stato. All'onere di cui al presente comma, pari a  134,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52. )) 
  5. Le indennita' di cui ai commi  1  e  4  sono  autorizzate  dalle
Regioni interessate, nei limiti delle risorse (( pari a 259,3 milioni
di euro )) per l'anno 2016 ivi previste  e  riconosciute  ed  erogate
dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e
i  limiti  concernenti  l'autorizzazione  e   la   erogazione   delle
prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed  i  Presidenti
delle Regioni. (( L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto )) del
limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di  assegno  ordinario  e
assegno di solidarieta', (( in conseguenza degli  eventi  sismici  di
cui  all'articolo  1,  ))   sono   dispensati   dall'osservanza   del
procedimento di informazione e consultazione sindacale e  dei  limiti
temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma
2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148. 
  (( 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale  ordinaria
e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici  di  cui
all'articolo 1 non sono conteggiati  ai  fini  delle  durate  massime
complessive previste dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente
comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019  e  in  11,08
milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2.  Agli  oneri
valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi  da
12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. )) 
  8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione
addizionale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n.  148,  relativa  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria per il periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
settembre 2017, (( con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e
per il  periodo  dal  26  ottobre  2016  al  30  settembre  2017  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2.  All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 8,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  12,2
milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019,
si provvede ai sensi dell'articolo 52. )) 
  9. (Soppresso). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 15,  comma
          2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 15 (Procedimento). - 1. (Omissis). 
              2. La domanda deve essere presentata entro  il  termine
          di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
          oggettivamente non evitabili, per le quali  si  applica  il
          termine della fine del mese successivo a quello in  cui  si
          e' verificato l'evento. 
              (Omissis).». 
              «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
          di trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'
          presentata entro sette giorni  dalla  data  di  conclusione
          della procedura di consultazione sindacale o dalla data  di
          stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo   al
          ricorso all'intervento e deve essere corredata  dell'elenco
          nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
          riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'art. 8, comma 1. Per le causali  di  cui  all'art.  21,
          comma 1, lettere a), e b),  nella  domanda  di  concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
              (Omissis).». 
              «Art. 30 (Assegno ordinario). - (Omissis). 
              2. La domanda di accesso all'assegno ordinario  erogato
          dai fondi  di  cui  agli  articoli  26  e  28  deve  essere
          presentata  non  prima  di  30  giorni  dall'inizio   della
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa.». 
              «Art. 31 (Assegno di solidarieta'). - (Omissis). 
              5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il
          datore  di  lavoro  presenta  in  via  telematica  all'INPS
          domanda di concessione, corredata  dall'accordo  sindacale,
          entro sette giorni dalla data  di  conclusione  di  questo.
          Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei  lavoratori
          interessati alla riduzione di  orario,  sottoscritto  dalle
          organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore  di
          lavoro.  Tali  informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle
          Regioni e Province Autonome, per  il  tramite  del  sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro,  ai  fini
          delle attivita' e degli obblighi di cui all'art.  8,  comma
          1. 
              6. La riduzione dell'attivita'  lavorativa  deve  avere
          inizio entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di
          presentazione della domanda. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5  del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
          unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio mobile, fatto salvo  quanto  previsto  all'art.
          22, comma 5. 
              2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
          e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10,  comma
          1, lettere n) e  o),  per  ciascuna  unita'  produttiva  il
          trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
          integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
          massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.». 
              «Art. 5 (Contribuzione  addizionale).  -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
              a) 9 per cento della retribuzione globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
              b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera  a)
          e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
              c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),
          in un quinquennio mobile.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  12  a
          12-quater dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'art. 21. Qualora i  suddetti  stanziamenti  non  siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
          di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
          esprimano entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,  i
          decreti possono essere adottati in via definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'art.  21,   comma   1-ter,   lettera   f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              (Omissis).».