Art. 45 
 
 
                        (Operatori economici) 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici gli operatori economici  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera p) nonche'  gli  operatori  economici  stabiliti  in
altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla   legislazione
vigente  nei   rispettivi   Paesi.   Gli   operatori   economici,   i
raggruppamenti  di  operatori  economici,  comprese  le  associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro  nel  quale
sono stabiliti, sono autorizzati a  fornire  la  prestazione  oggetto
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di
affidamento dei  contratti  pubblici  anche  nel  caso  in  cui  essi
avrebbero  dovuto  configurarsi  come  persone  fisiche   o   persone
giuridiche, ai sensi del presente codice. 
  2. Rientrano nella definizione di operatori  economici  i  seguenti
soggetti: 
  a) gli imprenditori individuali, anche artigiani,  e  le  societa',
anche cooperative; 
  b) i consorzi fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
  c) i consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili  sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture per un periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque  anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
  d) i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai
soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della
presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario,
il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei
mandanti; 
  e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602  del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c)  del  presente  comma,  anche  in  forma  di  societa'  ai   sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
  f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  decreto  legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; 
  g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo  europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240; 
  3. Le stazioni appaltanti  possono  imporre  ai  raggruppamenti  di
operatori economici di assumere una forma  giuridica  specifica  dopo
l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui  tale  trasformazione
sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. 
  4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle  persone  giuridiche
di  indicare,  nell'offerta  o  nella  domanda  di  partecipazione  a
procedure di aggiudicazione  di  appalti  di  servizi  e  di  lavori,
nonche' di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in
opera e di installazione e di concessioni, il nome  e  le  qualifiche
professionali  delle  persone  fisiche  incaricate  di   fornire   la
prestazione relativa allo specifico contratto. 
  5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai  raggruppamenti  di
operatori economici condizioni per l'esecuzione di un  appalto  o  di
una concessione diverse da quelle imposte  ai  singoli  partecipanti,
purche' siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 
 
          Note all'art. 45 
              - La legge 25 giugno  1909,  n.  422  (Costituzione  di
          consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577  (Provvedimenti  per  la
          cooperazione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          gennaio 1948, n. 17 e ratificato,  con  modificazioni,  con
          legge 2 aprile 1951, n. 302 (Ratifica,  con  modificazioni,
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre  1947,  n.  1577,  recante  provvedimenti  per  la
          cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n.
          285) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n.
          106. 
              - La legge 8 agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro  per
          l'artigianato) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          agosto 1985, n. 199. 
              - Si riporta l'articolo 2615-ter del Codice civile: 
              "Art. 2615-ter (Societa' consortili) 
              Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo
          V possono assumere come oggetto sociale gli scopi  indicati
          nell'articolo 2602. 
              In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro.". 
              - Si riporta l'articolo 2602 del Codice civile: 
              "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili) 
              Con  il  contratto  di  consorzio   piu'   imprenditori
          istituiscono un'organizzazione comune per la  disciplina  o
          per lo svolgimento di  determinate  fasi  delle  rispettive
          imprese. 
              Il contratto di cui al  precedente  comma  e'  regolato
          dalle norme seguenti, salve le diverse  disposizioni  delle
          leggi speciali.". 
              -  Si  riporta   l'articolo   3,   comma   4-ter,   del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno dei settori industriali in crisi), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario): 
              "Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese) 
              (Omissis) 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1) soppresso 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha  sede;  si  applica,  in  quanto  compatibile,
          l'articolo 2615-bis, terzo comma,  del  codice  civile.  Ai
          fini  degli  adempimenti  pubblicitari  di  cui  al   comma
          4-quater,  il  contratto  deve  essere  redatto  per   atto
          pubblico o per scrittura privata  autenticata,  ovvero  per
          atto firmato digitalmente a norma degli articoli  24  o  25
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, da ciascun  imprenditore  o
          legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso  ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240  (Norme
          per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE  relativo
          all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
          - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  agosto
          1991, n. 182.