(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 45)
 
                               Art. 45 
 
             (Rilevabilita' e sanatoria della nullita') 
 
 
  1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte  se  la
legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. 
 
 
  2. Soltanto la parte nel cui interesse e'  stabilito  un  requisito
puo' opporre la nullita' dell'atto  per  la  mancanza  del  requisito
stesso, ma  deve  farlo  nella  prima  istanza  o  difesa  successiva
all'atto o alla notizia di esso. 
 
 
  3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi  ha  dato
causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.