Art. 45 
 
                      Modifiche all'articolo 59 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 59 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per agevolare la pubblicita' dei dati  di  interesse  generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,
regionale  e  locale,  presso  l'AgID  e'  istituito  il   Repertorio
nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di  riferimento
per l'erogazione dei servizi di  ricerca  dei  dati  territoriali,  e
relativi  servizi,   e   punto   di   accesso   nazionale   ai   fini
dell'attuazione della direttiva  2007/2/CE  (direttiva  INSPIRE)  per
quanto riguarda i metadati.»; 
    c) il comma 4 e' abrogato; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71  sono  adottate,
anche  su  proposta  delle  amministrazioni  competenti,  le   regole
tecniche per la  definizione  e  l'aggiornamento  del  contenuto  del
Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3  nonche'
per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo  dei
dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.»; 
    e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati. 
 
          Note all'art. 45: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 59 (Dati territoriali) 
              1. - 2. (abrogati) 
              3. Per agevolare la pubblicita' dei dati  di  interesse
          generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
          livello nazionale, regionale e  locale,  presso  l'AgID  e'
          istituito il Repertorio nazionale  dei  dati  territoriali,
          quale infrastruttura di riferimento  per  l'erogazione  dei
          servizi  di  ricerca  dei  dati  territoriali,  e  relativi
          servizi,   e   punto   di   accesso   nazionale   ai   fini
          dell'attuazione  della   direttiva   2007/2/CE   (direttiva
          INSPIRE) per quanto riguarda i metadati. 
              4. (abrogato) 
              5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71  sono
          adottate,   anche   su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti,  le  regole  tecniche  per  la  definizione   e
          l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale  dei
          dati  territoriali  di  cui  al  comma  3  nonche'  per  la
          formazione, la documentazione, lo scambio e  il  riutilizzo
          dei  dati  territoriali  detenuti   dalle   amministrazioni
          stesse. 
              6. (abrogato) 
              7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si  provvede
          con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
          settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2,  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
              7-bis. (abrogato)».