Art. 45 
 
Fondo regionale di  protezione  civile  (Articolo  138,  commi  16  e
  17, legge 388/2000;  Articolo  19-sexies,  comma  1,  decreto-legge
  266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004) 
 
  1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al
potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e  degli
Enti locali,  e  concorre  agli  interventi  diretti  a  fronteggiare
esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b). 
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i  criteri
di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare
a ciascuna Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.