Art. 45 
 
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
                               n. 171 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai
commi 1 e  2,  irrogando  le  sanzioni  previste  dalle  disposizioni
vigenti.». 
 
          Note all'art. 45: 
              -  Si  riporta  l'art.  57-bis   del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 57-bis (Vendita  e  somministrazione  di  bevande
          alcoliche.  Inquinamento  acustico).  -   1.   Le   regioni
          disciplinano, con proprio provvedimento, la  vendita  e  la
          somministrazione di bevande alcoliche in  mare  durante  la
          stagione balneare, tenendo in  maggiore  considerazione  le
          aree interessate da  intenso  traffico  diportistico,  allo
          scopo di prevenire  la  realizzazione  di  sinistri  dovuti
          all'abuso di tali bevande. 
              2. Con lo stesso provvedimento di cui  al  comma  1  e'
          disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi
          nautici  durante  la  stagione  balneare,  allo  scopo   di
          contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. 
              2-bis. Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto-guardia
          costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila  sul
          rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2,
          irrogando   le   sanzioni   previste   dalle   disposizioni
          vigenti.».