Art. 455. 
Utilizzazione  del  personale  docente  delle   dotazioni   organiche
          aggiuntive e di altro personale docente di ruolo 
 
  1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire  alle
supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero
anno scolastico, in misura  prevalente  rispetto  a  tutte  le  altre
attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita'
previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita  nel  limite
del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. 
  2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione  dei
docenti delle predette dotazioni  organiche  aggiuntive  assicura  il
soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze: 
    a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
a costituire cattedre o posti orario; 
    b)  copertura  dei  posti  di  insegnamento  comunque  vacanti  e
disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi  nell'ambito  del
distretto o dei distretti viciniori; 
    c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al  comma
7; 
    d) sostituzione dei docenti impegnati nella  realizzazione  delle
scuole a tempo pieno; 
    e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei  titoli  di
studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali  di  scuola  media
per lavoratori; 
    f) sostituzione dei docenti  utilizzati  ai  sensi  dell'articolo
456, comma 1; 
    g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile,
nella  scuola  materna,  alla  realizzazione   della   programmazione
educativa. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi  definisce
il contingente su base distrettuale ed assegna a  ciascun  circolo  o
scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di  docenti  della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. 
  4.  In  caso   di   eccedenza   detto   personale   e'   utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne  e  scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. 
  5. Negli istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore  i
docenti della dotazione aggiuntiva sono  assegnati  dal  provveditore
agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b),  c)  e  f)
del comma 2. 
  6. Il personale docente della dotazione  aggiuntiva  dipende  dalle
scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. 
  7. Il personale docente di ruolo, incluso  quello  delle  dotazioni
organiche aggiuntive - nel  rispetto  delle  priorita'  indicate  nei
commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere
utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o  parte
del normale orario di servizio, in attivita'  didattiche-educative  e
psico-pedagogiche previste dalla programmazione  di  ciascun  circolo
didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante
apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  con   particolare
riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di  integrazione
degli alunni  portatori  di  handicap  e  di  quelli  che  presentano
specifiche difficolta' di  apprendimento,  nonche'  per  insegnamenti
speciali e attivita' integrative o complementari. 
  8. I docenti di ruolo, a domanda o con il  loro  consenso,  possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli  adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio. 
  9. Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di  scuola
media per lavoratori, si provvede esclusivamente  mediante  personale
docente di ruolo, purche' nell'ambito della  provincia  sia  comunque
disponibile personale docente di ruolo in  soprannumero  o  personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  10. Il numero massimo dei corsi che  possono  essere  istituiti  in
ciascuna  provincia  e'  determinato  nei  limiti   delle   dotazioni
organiche di cui all'articolo 162. 
  11. L'utilizzazione del personale docente secondo  quanto  previsto
nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti  numerici
risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato  alla
scuola,  purche'  il   personale   docente   cosi'   utilizzato   sia
sostituibile con altro  personale  di  ruolo  assegnato  alla  scuola
stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o
totali dal servizio per i docenti di ruolo  che  siano  impegnati  in
attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
il conseguimento di titoli di specializzazione e  di  perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione  e  richiesti  dalle  leggi  e  dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325,
purche' organizzati,  nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine  da
questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con  gli
istituti universitari  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'
articolo 66 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio
1980, n. 382. 
  12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni
organiche aggiuntive, dopo  il  ventesimo  giorno  dall'inizio  delle
lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo
i posti relativi al  sostegno  degli  alunni  portatori  di  handicap
vengono  coperti  prioritariamente   con   personale   specializzato,
secondariamente con  personale  di  ruolo,  compresi  i  titolari  di
dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine  con
personale eventualmente in soprannumero. 
  13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole  di  istruzione
secondaria superiore, per  i  licei  artistici  e  per  gli  istituti
d'arte, la ripartizione delle  dotazioni  aggiuntive  tra  i  singoli
insegnamenti  e'  effettuata  dai  provveditori  agli  studi  secondo
modalita'  stabilite  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  con
proprio decreto, tenuto conto delle  esigenze  di  utilizzazione  del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche delle consistenze di personale in servizio. 
 
          Nota all'art. 455:
             -   L'art.   66   del  D.P.R.  n.  382/1980  prevede  la
          possibilita'  da  parte  delle  universita'  di   stipulare
          contratti  e convenzioni con enti pubblici e privati per lo
          svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza.