Art. 46 Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'.».