Articolo 46 - Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtu' di una decisione assunta a maggioranza, prevista nell'Art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri. 2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.