(Convenzione-art. 46)
  Articolo 46 - Adesione alla Convenzione 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato
dei Ministri del  Consiglio  d'Europa  potra',  previa  consultazione
delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime,
invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che  non
abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire  alla
presente  Convenzione  in  virtu'  di   una   decisione   assunta   a
maggioranza, prevista nell'Art.  20.d  dello  Statuto  del  Consiglio
d'Europa ed all'unanimita' dei voti dei  rappresentanti  degli  Stati
contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri. 
  2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrera' in  vigore
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di  un  periodo  di
tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di  adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.