Art. 46.
             (Rinvio alle norme relative al procedimento
              sulle controversie individuali di lavoro)

  Il  procedimento  per le controversie di cui agli articoli 30 e 45,
per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dalla  presente  legge,  e'
disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo,
quarto  e  quinto,  418,  419,  420, 421, comma primo, 422, 424, 429,
commi  primo  e  secondo,  430  del  codice  di  procedura  civile  e
dall'articolo  431  dello  stesso  codice,  in quanto applicabile. Si
applica  altresi' l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.