(Regolamento di polizia mortuaria- art. 46)
                              Art. 46. 
  1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere  devono
essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario  della
unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che  sia  trascorso
il periodo di osservazione. 
  2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere
richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia  previa
presentazione di: 
    a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione  con
l'indicazione del procedimento  che  intende  seguire,  del  luogo  e
dell'ora in cui la effettuera'; 
    b)  distinti  certificati  del  medico  curante  e   del   medico
necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.