Art. 46.
           Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
  1. La fattura relativa all'acquisto  intracomunitario  deve  essere
numerata  e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione
del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi  in
valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo
l'aliquota  dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo  40,
commi  5,  6  e  8,  rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento
dell'imposta o non  imponibile  o  esente,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta  nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente
alla relativa norma.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5,  6  e  8,  non  soggette
all'imposta,   deve   essere   emessa   fattura   numerata   a  norma
dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972, n. 633 (a), con l'indicazione, in luogo dell'ammontare
dell'imposta,  che  trattasi  di  operazione  non  imponibile  o  non
soggetta  all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La
fattura  deve  inoltre  contenere   l'indicazione   del   numero   di
identificazione  attribuito,  agli  effetti  dell'imposta  sul valore
aggiunto,  al  cessionario  o  committente  dallo  Stato  membro   di
appartenenza;  in  caso di consegna del bene al cessionario di questi
in diverso Stato  membro,  dalla  fattura  deve  risultare  specifico
riferimento.  La  fattura  emessa  per la cessione di beni, spediti o
trasportati da uno Stato membro in  altro  Stato  membro,  acquistati
senza  pagamento  dell'imposta  a  norma  dell'articolo  40, comma 2,
secondo  periodo,  deve  contenere  il  numero   di   identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni
e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
  3.  La  fattura  di  cui  al comma 2, se trattasi di beni spediti o
trasportati  dal  soggetto  passivo  o  per  suo  conto,   ai   sensi
dell'articolo  41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione
allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo
41, comma 1, lettera b), non si applica la  disposizione  di  cui  al
secondo periodo del comma 2.
  4.  Se  la  cessione  riguarda  mezzi  di  trasporto  nuovi  di cui
all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati  anche
i  dati  di  identificazione  degli  stessi;  se  la  cessione non e'
effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene  luogo
della  fattura  l'atto  relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente.
  5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario  di
cui  all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), o committente
delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non  ha
ricevuto  la relativa fattura entro (( il mese successivo a quello di
effettuazione )) dell'operazione  deve  emettere  entro  ((  il  mese
seguente  ))  in  unico  esemplare,  la fattura di cui al comma 1 con
l'indicazione anche del numero  di  identificazione  attribuito  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, al cedente o prestatore
dallo Stato membro  di  appartenenza;  se  ha  ricevuto  una  fattura
indicante  un  corrispettivo  inferiore  a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro (( il mese seguente ))  alla  registrazione
della fattura originaria.
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   (a) Per il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, si veda nota
(q) all'art. 36.