Art. 46
     (Misure generali per la protezione dai rischi di incendio)
1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano
   specificate  le  misure  previste  per  prevenire,  individuare  e
   combattere l'innesco e la propagazione di incendi.
2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del   decreto
   legislativo. n.626 del 1994 e' esteso al settore estrattivo.