Art. 46 (Misure generali per la protezione dai rischi di incendio) 1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi. 2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo. n.626 del 1994 e' esteso al settore estrattivo.